DISCIPLINA DEI SACRAMENTI
Ristabilire l'antica disciplina dei sacramenti
12. Il santo Concilio ecumenico conferma e loda e, se occorre, desidera che venga ristabilita l'antica disciplina dei sacramenti vigente presso le Chiese orientali, e così pure la prassi spettante la loro celebrazione e amministrazione.
La cresima
13. La disciplina circa il ministro della sacra cresima, vigente fino dai più antichi tempi presso gli orientali, sia pienamente ristabilita. Perciò i sacerdoti possono conferire questo sacramento col crisma benedetto dal patriarca o dal vescovo.
14. Tutti i sacerdoti orientali possono validamente conferire questo sacramento, sia insieme col battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino, osservando, per la liceità, le prescrizioni del diritto sia comune sia particolare. Anche i sacerdoti di rito latino, secondo le facoltà che godono circa l'amministrazione di questo sacramento, possono amministrarlo pure ai fedeli delle Chiese orientali, senza pregiudizio al rito, osservando per la liceità le prescrizioni del diritto sia comune che particolare.
La liturgia domenicale
15. I fedeli sono tenuti la domenica e le feste a intervenire alla divina liturgia o, secondo le prescrizioni o consuetudini del proprio rito, alla celebrazione delle lodi divine. Perché più facilmente possano adempiere quest'obbligo, si stabilisce che il tempo utile per soddisfarlo decorra dai vespri della vigilia fino alla fine delle domenica o giorno festivo. Si raccomanda caldamente ai fedeli, che in questi giorni, anzi con più frequenza e anche quotidianamente, ricevano la santa eucaristica.
La confessione
16. Per la costante mescolanza di fedeli di diverse Chiese particolari nella medesima regione o territorio orientale, la facoltà dei sacerdoti di qualsiasi rito di ricevere le confessioni, concessa legittimamente e senza alcuna restrizione dai propri sacri pastori, si estende a tutto il territorio del concedente anche a tutti i luoghi e fedeli di qualsiasi rito nello stesso territorio, a meno che il pastore del luogo l'abbia espressamente negata per i luoghi del suo rito.
L'ordine sacro
17. Perché nelle Chiese orientali abbia nuovamente ad aver vigore l'antica disciplina del sacramento dell'ordine, questo santo Concilio caldamente desidera che sia ristabilita, dove sia caduta in disuso, l'istituzione del diaconato permanente. Quanto poi al suddiaconato e gli ordini inferiori e i loro diritti e doveri, provveda l'autorità legislativa di ciascuna Chiesa particolare.
I matrimoni misti
18. Quando i cattolici orientali contraggono matrimonio con acattolici orientali battezzati, il santo Concilio, per prevenire i matrimoni invalidi e nell'interesse della stabilità del matrimonio e della pace domestica, stabilisce che per questi matrimoni la forma canonica della celebrazione è obbligatoria soltanto per la liceità. Per la validità basta la presenza del sacro ministro, salvi restando gli altri punti da osservarsi secondo il diritto.
IL CULTO DIVINO
I giorni festivi
19. D'ora in poi spetta al solo Concilio ecumenico o alla santa Sede stabilire, trasferire o sopprimere giorni festivi comuni a tutte le Chiese orientali. Invece lo stabilire, trasferire o sopprimere feste per singole Chiese particolari compete, oltre che alla Sede apostolica, a sinodi patriarcali o arcivescovili, avuto tuttavia il debito riguardo di tutta la regione e delle altre Chiese particolari.
La Pasqua
20. Fino a che tra tutti i cristiani non si sarà giunti al desiderato accordo circa la fissazione di un unico giorno per la comune celebrazione della festa di Pasqua, nel frattempo, per promuovere l'unità fra i cristiani che vivono nella stessa regione o nazione, è data facoltà ai patriarchi o alle supreme autorità ecclesiastiche del luogo di accordarsi, con unanime consenso e sentiti i pareri degli interessati, per celebrare la festa di Pasqua nella stessa domenica.
Le tempora
21. Tutti i fedeli che si trovano fuori della regione o territorio del proprio rito, quanto alla legge delle sacre tempora possono pienamente conformarsi alla disciplina vigente nel luogo della loro permanenza. Nelle famiglie di rito misto si può osservare questa legge secondo uno stesso rito.
Le laudi divine
22. Il clero e i religiosi orientali celebrino secondo le prescrizioni e tradizioni della propria disciplina le laudi divine, che fino dall'antica età furono in grande onore presso tutte le Chiese orientali. Ed anche i fedeli, seguendo l'esempio dei propri padri, per quanto possono, attendano devotamente alle laudi divine.
La lingua liturgica
23. Al patriarca col suo sinodo o alla suprema autorità di ciascuna Chiesa con il consiglio dei pastori compete il diritto di regolare l'uso delle lingue nelle sacre funzioni liturgiche e di approvare, dopo averne data relazione alla Sede apostolica, le versioni dei testi nelle lingua del paese.
RAPPORTI CON I FRATELLI DELLE CHIESE SEPARATE
Promuovere l'unità dei cristiani
24. Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica romana, compete lo speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto “ sull'ecumenismo ” promulgato da questo santo Concilio, in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la religiosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi.
25. Dagli orientali separati che, mossi dalla grazia dello Spirito Santo vengono all'unità cattolica, non si esiga più di quanto richiede la semplice professione della fede cattolica. E poiché presso di loro è stato conservato il sacerdozio valido, i chierici orientali che vengono all'unità cattolica, hanno facoltà di esercitare il proprio ordine, secondo le norme stabilite dalla competente autorità.
“ Communicatio in sacris ”
26. La “ communicatio in sacris ” che pregiudica l'unità della Chiesa o include formale adesione all'errore o pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla legge divina. Ma la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i fratelli orientali che si possono e si devono considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l'unità della Chiesa, né vi sono pericoli da evitare, mentre invece la necessità della salvezza e il bene spirituale delle anime costituiscono un bisogno serio. Perciò la Chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempo, di luogo e di persone, ha usato tutti i mezzi della salute e la testimonianza della carità tra i cristiani, per mezzo della partecipazione ai sacramenti e alle altre funzioni e cose sacre. In considerazione di questo, il santo Concilio “per non essere noi con una sentenza troppo severa di impedimento a coloro che sono salvati ” e per fomentare sempre più l'unione con le Chiese orientali da noi separate, stabilisce il seguente modo di agire.
27. Posti i principi sopra ricordati, agli orientali che in buona fede si trovano separati dalla Chiesa cattolica, si possono conferire, se spontaneamente li chiedano e siano ben disposti, i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi anzi, anche ai cattolici è lecito chiedere questi sacramenti ai ministri acattolici nella cui Chiesa si hanno validi sacramenti, ogniqualvolta la necessità o una vera spirituale utilità lo domandino e l'accesso a un sacerdote cattolico riesca fisicamente o moralmente impossibile.
28. Parimenti, posti gli stessi principi, per una giusta ragione è permessa la “ communicatio in sacris ” in celebrazioni, cose e luoghi sacri tra cattolici e fratelli orientali separati.
29. Questa maniera più mite di “communicatio in sacris ” con i fratelli delle Chiese orientali separate è affidata alla vigilanza e al discernimento dei pastori locali, affinché, consigliatisi tra di loro e, se occorra, uditi anche i pastori delle Chiese separate, abbiano a regolare con efficaci e opportune prescrizioni e norme i rapporti dei cristiani tra di loro.